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Update for Travellers - Voucher Turistico e relativi chiarimenti




Per prima cosa vi ricordiamo che l'emissione dei vocuher verrà comunicata ai nostri clienti di volta in volta in base alla data di partenza del loro viaggio.

Adesso passiamo alle modifiche sul tema del voucher turistico che sono state recepite nel nuovo articolo 88bis. Con l’articolo 28  del DL 2 marzo, n.9 veniva introdotto l’importante strumento dei voucher per i rimborsi da annullamenti dovuti all’emergenza sanitaria Covid19.

Tale articolo aveva lasciato spazio a contestazioni da parte di associazioni dei consumatori e legali, a causa della mancata esplicitazione di alcuni concetti fondamentali.

Con la conversione in legge del DL Cura Italia, nel quale è confluito il nuovo articolo 88 bis “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”, viene quindi finalmente fugato ogni dubbio applicativo. 

 Si riportano in sintesi, i contenuti  salienti dell’articolo 88-bis:


  • l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. (comma 12). 


  • allungamento del timing per l’emissione dei voucher a 60 gg: nell’articolo si prevede che gli organizzatori emettano il voucher non appena ricevuti i rimborsi (o i voucher) dai singoli fornitori di servizi e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Tale previsione è di particolare importanza perché detta una linea temporale massima anche per i vettori, oltre la quale gli stessi incorrerebbero in rischi di contenzioso. Infatti, in base all’art. 88bis, i vettori debbono procedere al rimborso o emettere voucher entro 30 giorni dalla richiesta e ciò proprio per consentire agli organizzatori di procedere a loro volta all’emissione dei voucher entro 60 giorni.


  • anche l’organizzatore può esercitare il recesso (comma 7) per motivi legati all’emergenza da Covid19. In questo modo vengono risolte le contestazioni giunte in questo periodo da parte di viaggiatori, loro legali ed associazioni, in cui si opponeva che la possibilità di emissione del voucher fosse  prevista solo in caso di recesso esercitato dal viaggiatore.


  • nei casi di annullamento da parte del viaggiatore, dell’organizzatore o nei casi di annullamento dei viaggi di istruzione, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o all’emissione del voucher in favore del soggetto  dal quale hanno ricevuto il pagamento (viaggiatore o organizzatore). Tale previsione, contenuta nel comma 9, chiarisce che, ove il pagamento del servizio turistico che va a comporre il pacchetto, poi annullato,  sia stato effettuato dall’organizzatore, il rimborso o l’emissione del voucher andrà effettuato nei confronti dello stesso, proprio perché, come detto,  è quest’ultimo ad aver versato le somme al fornitore (vettore/struttura). 


  • particolare attenzione merita il comma 11 che dispone per il futuro, disciplinando la gestione annullamenti per  causa Covid-19 sino al 30 settembre. Quanto previsto nei commi dall’1 al 7 riguarda fattispecie relative al periodo di emergenza, da quando insorta e per come regolamentata nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei Decreti Legge che si sono succeduti da febbraio ad oggi. Con la previsione contenuta nel  comma 11 si chiarisce che potranno  essere trattati con voucher tutti i contratti indicati nell’articolo 88-bis  – e quindi pacchetti, solo soggiorno, voli o altri titoli di viaggio, viaggi studio-  instaurati con effetto dall’11 marzo e sino al 30 settembre 2020, nel caso in cui non potranno eseguirsi per effetto del coronavirus. Quindi, le somme versate dai clienti per future prenotazioni o relative a contratti stipulati dall’11 marzo e da eseguirsi nell’arco temporale che va sino al 30 settembre –  ove al momento della partenza  dovesse essere in atto ancora la situazione di emergenza da Covid 19  tale da non rendere possibile l’esecuzione del contratto – si potranno restituire attraverso l’emissione di voucher.  


  • Infine al comma 13, si ribadisce che le disposizioni di cui all’art. 88-bis costituiscono norme di applicazione necessaria, ossia disposizioni il cui rispetto, nel quadro del diritto comunitario, è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge che regola il contratto.”





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